Le novità dell’ordinanza del 3 marzo 2009

Ordinanza 3 Marzo 2009 Assicurazione Cane“Questa è una giornata storica per quanto riguarda l’attività del Ministero sul rapporto uomo-animale. Un lavoro straordinario nel quadro europeo. Per la prima volta abbiamo stabilito la responsabilità del proprietario e di chi detiene momentaneamente l’animale”

Il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, a suo tempo, presentò ai media con queste parole l’ordinanza del 3 marzo 2009 messo a punto sopratutto per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e che veniva finalmente a rivoluzionare la precedente, criticatissima normativa (la n. 212).

Questo nuovo tentativo di regolare l’assicurazione cane obbligatoria ha già riscosso molto più successo di quello anteriore e in realtà include un tentativo di soluzione anche a tanti altri problemi legati ai cani, non solo relativi alla pericolosità.  In effetti l’ordinanza n. 212 del 9 settembre 2003, appena resa nota, aveva suscitato subito tante perplessità, tutte confermate dalla scarsità di risultati durante quasi 6 anni di vigenza…

Il punto più criticato della vecchia ordinanza era sicuramente una dubbia lista di cani pericolosi che includeva molte razze praticamente sconosciute, “accusava” cani tranquilli e innocenti e liberava dall’obbligo di stipulare una polizza assicurazione cane la stra maggioranza dei proprietari di cani comunque potenzialmente ben in grado di ferire o recare danni a cose e persone.

Ma la ordinanza del 3 marzo 2009 introduce o specifica anche norme su guinzagli, museruole, feci, patentino… Non c’è dubbio che sia molto importante, diremmo indispensabile, per ogni possessore di cane, conoscere la nuova legge, per il suo beneficio, quello del suo cane e per quello delle persone che possono subire qualsiasi tipo di danno per una condotta sbagliata del suo animale. Vediamo, allora, un riassunto dei punti principali di questo nuovo e più “azzeccato” provvedimento in vigenza dal 23 marzo 2009 (Gazzetta Ufficiale n.68):

Eliminata la lista dei cani pericolosi
L’ elenco delle razze dei cani ritenute pericolose, che era stato stabilito senza base scientifica, non ha più alcun valore e non è presente nella nuova ordinanza. …ed è giusto che sia cosí perché nella pratica, considerando anche eventuali incroci di razze, è impossibile definire a priori quale cane sarà tanto aggressivo da risultare pericoloso.

• Introdotta la RC per i cani, la responsabilità civile e penale dei proprietari
Con la speranza che serva anche a prevenire eventuali aggressioni si è stabilito il principio fondamentale che, il proprietario di un cane, è sempre responsabile della qualità di vita e del controllo delle azioni dell’animale e risponderà civilmente e penalmente dei danni o lesioni che il cane potesse arrecare a persone, animali o cose.  Nota Importante: La Suprema Corte di Cassazione – sezione IV penale con sentenza 3 aprile – 8 settembre 2008, n. 34765 ha affermato che: in caso di lesioni cagionate dall’aggressione di un cane, nella fattispecie di grossa taglia, affidato dal proprietario ad un terzo (nel caso di specie la moglie) non in grado di controllare l’animale e quindi di impedire l’evento lesivo, deve riconoscersi la concorrente responsabilità del proprietario non in virtù di una responsabilità oggettiva bensì in ragione degli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che dispone dell’animale e che può controllarne le reazioni.

Obbligo d’uso di un guinzaglio in qualsiasi luogo
L’ordinanza, cercando di inculcare il concetto della prevenzione, introduce l’obbligo di usare un guinzaglio non più lungo di 1,50 metri per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – fatte salve le aree per cani individuate dai comuni – e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.

• Percorsi formativi per i proprietari di cani
Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i comuni congiuntamente con i servizi veterinari delle asl, avvalendosi anche degli ordini professionali dei medici veterinari, delle associazioni di medici veterinari, delle facoltà di medicina veterinaria e delle associazioni di protezione degli animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino divengono obbligatori per i proprietari di “cani impegnativi” identificati a livello territoriale.

• Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento a cura delle ASL
I servizi veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i “cani impegnativi” e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.

• Ruolo dei medici veterinari libero professionisti
Per la prima volta in italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. a loro infatti spetta l’informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di conseguire “il patentino”. inoltre vengono posti in rete con i servizi veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.

• Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per cani iscritti nel registro
I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

• Obbligo della raccolta delle feci
E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci, quindi dovrà avere sempre con sé gli strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

• Altri divieti
Confermato il divieto di addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell’animale (recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.

Memorizzate queste principali novità dell’ordinanza del 3 marzo 2009 perché su loro base si evolveranno le nuove polizze e dovremmo correggere qualche nostra abitudine se non vogliamo incorrere in multe o denunce…

Volete leggere l’ordinanza completa? Ecco il link:

ordinanza del 3 marzo 2009




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